
Negli ultimi anni si sta diffondendo, soprattutto a livello locale, una prassi amministrativa discutibile, ovvero quella di “semplificare” l’azione amministrativa evitando di concludere i procedimenti con un provvedimento espresso e lasciando invece che si formi il silenzio.
Questa impostazione, però, non solo non semplifica davvero l’azione amministrativa, ma produce un effetto opposto, aumentando i contenziosi e, nella maggior parte dei casi, alla soccombenza delle amministrazioni.
Il silenzio-diniego creato dall’amministrazione
Un esempio emblematico è offerto dalla sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 393 del 2 marzo 2026, relativa a un caso di condono edilizio.
L’amministrazione, a fronte della mancata risposta del privato a una richiesta di documentazione, ha ritenuto che si fosse formato un silenzio-diniego e ha quindi proceduto direttamente all’applicazione delle sanzioni, senza concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento formale.
Si tratta di un passaggio particolarmente critico, perché l’amministrazione ha di fatto attribuito autonomamente un significato giuridico al silenzio, senza alcuna base normativa.
il silenzio deve essere previsto dalla legge?
Il TAR richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza n. 7874 del 2019, il cosiddetto silenzio significativo, sia esso di assenso o di diniego, può esistere solo se previsto da una norma di legge.
Questo principio è una diretta conseguenza del principio di legalità, stabilendo che non è l’amministrazione a decidere quando il silenzio assume un valore giuridico, ma è esclusivamente il legislatore.
Quali sono i limiti costituzionali del silenzio-diniego
L’utilizzo improprio del silenzio-diniego può entrare in contrasto con diversi principi costituzionali.
In primo luogo, con il diritto di difesa sancito dall’Art. 24 Costituzione italiana, perché il cittadino si trova di fronte a un diniego non formalizzato e quindi difficilmente impugnabile.
In secondo luogo, con il principio di buon andamento previsto dall’Art. 97 Costituzione italiana, che impone alla pubblica amministrazione di agire in modo efficiente e responsabile.
A questi si aggiunge anche il diritto a una buona amministrazione, riconosciuto dall’Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che richiede decisioni espresse, motivate e tempestive.
L’inerzia e inefficacia
La sentenza evidenzia un problema più ampio, in quanto molte amministrazioni tendono a sostituire l’attività decisionale con l’inerzia.
In questo modo, si rinuncia alla funzione di governo delle attività amministrative, si lascia che sia il tempo a “decidere” e si crea incertezza per i cittadini. Nel caso esaminato, si arriva addirittura a tentare di introdurre una forma di silenzio-rigetto inesistente nell’ordinamento, in evidente violazione del principio di legalità.
Oltretutto, gli effetti negativi da un lato,si evidenzianonell’aumento del contenzioso, con costi per l’amministrazione che spesso risultano inutili, dato che i giudici tendono a dichiarare illegittimo questo modo di operare. Dall’altro lato,si compromette l’efficacia dell’azione amministrativa, che perde la capacità di governare concretamente le situazioni.