Buoni pasto: una decisione importante della Cassazione

L’ordinanza della Corte di Cassazione 17 settembre 2025, n. 25525 si esprime sul diritto ai buoni pasto per i lavoratori turnisti che svolgono un’attività continuativa e che, proprio per le modalità della prestazione, non riescono a fruire della pausa.

In particolare, la decisione nasce dal ricorso di alcuni infermieri professionali turnisti nei confronti della ASP di Messina. I lavoratori avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa o, in alternativa, al buono pasto, che il regolamento aziendale riservava invece al solo personale non turnista con rientro pomeridiano.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.

Il giudice ha fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 29 del contratto collettivo del comparto sanità del 2001 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ritenendo che il diritto alla consumazione del pasto spetti a tutti i lavoratori che svolgono un orario superiore alle sei ore giornaliere.

Un passaggio particolarmente significativo della decisione riguarda l’impossibilità di fruire concretamente della pausa. Secondo la Corte, infatti, quando il servizio lavorativo non consente l’interruzione della prestazione per esigenze di continuità, il diritto alla mensa non viene meno, ma si trasforma nel diritto al buono pasto.

Quindi, i lavoratori turnisti impegnati in un servizio dove non è possibile fare la pausa, il diritto al buono pasto resta legato al superamento delle 6 ore lavorative, anche alla fine dell’attività lavorativa. Per tale ragione, questo diritto, non è garantito solo per i dipendenti con orario “spezzato”, in presenza di una pausa tra lavoro antimeridiano e pomeridiano (o pomeridiano e serale).

Nel caso in questione, a seguito dell’acquisizione dei fogli di presenza, la Corte ha quindi condannato l’Azienda al pagamento delle somme dovute ai lavoratori.

Il ricorso in Cassazione

La ASP di Messina ha impugnato la decisione sostenendo che la Corte territoriale avesse ampliato erroneamente  il diritto ai buoni pasto a tutti i lavoratori con orario superiore alle sei ore, senza distinguere tra personale turnista, impegnato in attività continuativa, e personale non turnista, che può invece interrompere la prestazione lavorativa per effettuare la pausa.

Secondo l’Azienda, inoltre, la decisione non sarebbe stata coerente con i precedenti giurisprudenziali, che riguardavano situazioni diverse e non disciplinate da uno specifico regolamento aziendale.

L’orientamento della Corte di Cassazione e il principio affermato

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello e richiamando un orientamento ormai consolidato.

Secondo la Corte, nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto costituisce un’agevolazione di carattere assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con i bisogni quotidiani dei lavoratori, garantendo il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa.

In questo quadro, il diritto al buono pasto è collegato alla pausa pranzo, che a sua volta presuppone che il lavoratore, svolgendo un orario giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato.

La Cassazione chiarisce dunque un principio molto importante, in quanto  il diritto al buono pasto non dipende dalla concreta fruizione della pausa, ma dal superamento dell’orario di lavoro di sei ore, in particolare la Corte si esprime: 

“in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” 

Il collegamento tra pausa e diritto al pasto, infatti, non può essere interpretato in modo da penalizzare quei lavoratori che, per esigenze organizzative, non possono interrompere la prestazione. In questi casi, la mancata pausa non elimina il diritto, ma ne impone una modalità alternativa di attuazione.

La Corte sottolinea inoltre che tale interpretazione è coerente sia con la disciplina contrattuale sia con quella legislativa, che colloca l’intervallo per la consumazione del pasto oltre il limite delle sei ore di lavoro, senza distinguere tra lavoratori turnisti e non turnisti.

Attenzione però

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, ha chiarito che gli enti del comparto Funzioni Locali non sono obbligati né a istituire il servizio mensa né a riconoscere i buoni pasto ai dipendenti. Secondo la Corte, infatti, la contrattazione collettiva non prevede un diritto automatico a tali benefici, ma subordina la loro eventuale erogazione alla disponibilità delle risorse finanziarie dell’ente.

Proprio il riferimento alla compatibilità economica dimostra che si tratta di prestazioni non dovute in modo assoluto, ma rimesse alla discrezionalità organizzativa dei singoli enti. Di conseguenza, né il servizio mensa né il buono pasto costituiscono un diritto soggettivo dei dipendenti, ma una possibilità che l’amministrazione può riconoscere in base alle proprie risorse disponibili.

Prospettive future

La decisione della Corte di Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato e potrebbe fornire un precedente rilevante se affronta in questioni simili. Anche se, la sua applicabilità, dipenderà dai fatti specifici del caso, dalle disposizioni contrattuali e dalle norme in settore.  

Si tratta, quindi, di un principio che valorizza la funzione del buono pasto come strumento di tutela del lavoratore e che impedisce che l’organizzazione del lavoro possa tradursi in una compressione dei diritti riconosciuti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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