La decisione del Consiglio di Stato sul diniego di accesso alle richieste massive di atti

L’accesso civico generalizzato, introdotto dal D.lgs. 33/2013, rappresenta uno degli strumenti più importanti in materia di trasparenza amministrativa. Attraverso questo istituto, chiunque può richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, anche senza dimostrare un interesse diretto e personale.

La finalità dell’accesso civico generalizzato non è però quella di soddisfare curiosità private o esigenze esplorative. Lo scopo dell’istituto è favorire il controllo diffuso sull’attività amministrativa, consentire ai cittadini di verificare il corretto esercizio delle funzioni pubbliche, promuovere la partecipazione democratica e garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Proprio per questo motivo, il legislatore ha costruito il FOIA italiano come uno strumento orientato alla tutela dell’interesse pubblico e non come un mezzo di controllo indiscriminato sull’amministrazione.

La sentenza in questione

Su questo tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3150 del 23 aprile 2026, affrontando il tema della legittimità del diniego opposto da un Comune a un’istanza di accesso civico generalizzato.

Nel caso esaminato, il cittadino aveva presentato una richiesta ostensiva particolarmente ampia, finalizzata ad ottenere una pluralità di atti e documenti amministrativi. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza ritenendola eccessivamente estesa e non coerente con le finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il comportamento del Comune, chiarendo che l’accesso civico generalizzato non può trasformarsi in uno strumento di pressione o in una richiesta indiscriminata di documentazione amministrativa.

La sentenza richiama inoltre un precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui possono essere rigettate le richieste massive e plurime provenienti dallo stesso soggetto o da soggetti riconducibili a un unico centro di interesse, soprattutto quando formulate in un arco temporale ristretto.

Le ragioni del diniego

Il punto centrale della decisione riguarda le ragioni che possono giustificare il rifiuto dell’accesso civico generalizzato.

Secondo il Consiglio di Stato, il diniego è legittimo quando l’interesse conoscitivo del richiedente risulta disallineato rispetto alle finalità proprie dell’istituto giuridico. In altre parole, l’accesso civico generalizzato deve mantenere un collegamento con esigenze di trasparenza, controllo democratico e verifica dell’azione amministrativa.

Quando invece la richiesta assume carattere massivo, generico o eccessivamente invasivo, l’amministrazione può negare l’ostensione dei documenti, soprattutto se l’istanza rischia di compromettere il corretto funzionamento degli uffici o di trasformarsi in una forma di controllo indiscriminato sull’attività amministrativa.

La sentenza evidenzia quindi la necessità di trovare un equilibrio tra il diritto alla trasparenza e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall’Art. 97 Costituzione italiana.

Il diritto di accesso civico generalizzato, pur essendo molto ampio, non è dunque illimitato. La trasparenza amministrativa non può tradursi in un utilizzo abusivo dello strumento, né in richieste sproporzionate che finiscano per paralizzare l’attività amministrativa.

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