
Con la sentenza n. 2176 del 16 marzo 2026, il Consiglio di Stato chiarisce un principio fondamentale in materia edilizia, sul manufatto precario. Con la sentenza si chiarisce che può essere considerato manufatto precario solo quell’intervento che, per sua natura, è destinato ad essere rimosso una volta cessata l’esigenza temporanea che ne ha giustificato la realizzazione.
Non rientrano in questa categoria le opere che comportano una trasformazione stabile del territorio. Quando un intervento presenta caratteristiche costruttive rilevanti, come un basamento in calcestruzzo, pareti strutturate, copertura stabile e aperture, e risponde a esigenze non temporanee, deve essere qualificato come nuova costruzione.
SCIA o CILA al posto del permesso di costruire: quando è abuso?
La sentenza affronta anche un altro punto centrale come l’uso improprio di strumenti semplificati come SCIA o CILA.
Quando tali strumenti di semplificazione, vengono utilizzati per interventi che richiederebbero il permesso di costruire, come nel caso di nuove costruzioni non precarie, l’attività edilizia è considerata “sine titulo“, cioè priva di un valido titolo abilitativo.
Poteri del Comune e assenza di termini
In questi casi, l’attività di controllo e repressione dell’abuso da parte dell’ente locale, come previsto dal TUE il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è soggetta a termini decadenziali. In particolare:
- non si applica il termine previsto per il potere inibitorio della SCIA (art. 19, comma 6-bis, della Legge 241/1990);
- né il termine per l’annullamento d’ufficio in autotutela (art. 21-nonies).6
Questo significa che, in presenza di un intervento edilizio abusivo, il Comune, attraverso gli organi di controllo, può intervenire anche a distanza di tempo, senza limiti temporali.