Una sentenza sulla reiterazione del preavviso di rigetto

Nel procedimento amministrativo, il preavviso di rigetto è uno strumento giuridico a tutela degli interessati. Esso è disciplinato dall’art. 10-bis della Legge 241/1990 e consiste nella comunicazione all’interessato da parte dell’amministrazione, prima di adottare il provvedimento di diniego, le ragioni per cui la sua domanda non può essere accolta.

Cosa tratta la sentenza? 

La sentenza n. 435/2006 in questione fa emergere importanti spunti di studio in merito alla decisione del Consiglio di Stato. In particolare, due società avevano presentato un progetto di sviluppo per avere accesso a delle agevolazioni. La società che si occupava di erogare queste agevolazioni, comunicava il preavviso di rigetto, motivando che l’investimento aveva avuto inizio in data antecedente alla presentazione della domanda, andando in contrasto con la normativa di riferimento. 

Per tale ragione le società nel comunicare le proprie osservazioni, dichiarava di rinunciare al contributo per la parte di progetto già avviato, e confermando la domanda per la restante parte del progetto. 

Inoltre, questa modifica ha avuto una conseguenza rilevante, in quanto una delle due società si era totalmente ritirata dal progetto, perdendo la struttura originaria e, allo stesso tempo, facendo venir meno un requisito essenziale, per ricevere il finanziamento, ovvero il “progetto di rete”. Per tale ragione la società ha negato il finanziamento, sostenendo che, venuto meno il progetto di rete, veniva meno anche un requisito essenziale per accedere alle agevolazioni.

Questa decisione è l’argomento di cui andremo ad approfondire in questo articolo, ovvero la società avrebbe dovuto reiterare il preavviso ex art. 10 bis, dal momento che il provvedimento definitivo si fondava su un presupposto totalmente nuovo?

Come funziona il preavviso di rigetto?

Il preavviso di rigetto è una comunicazione che viene adottato dal responsabile del procedimento quando, a seguito delle valutazioni finali, ritiene di dover adottare un diniego. Nel preavviso devono essere indicati, in modo tempestivo, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 

Quando si procede con tale preavviso i termini di sospensione del procedimento vengono sospesi proprio per consentire al cittadino di intervenire.

L’interessato che riceve la comunicazione, ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni, chiarimenti o documenti. È una fase molto importante perché può incidere concretamente sull’esito finale del procedimento.

Nel caso in cui l’interessato presenta le proprie osservazioni, il procedimento riprende dopo dieci giorni dalla loro presentazione. Diversamente, se non presenta nulla, riparte automaticamente allo scadere dei dieci giorni dalla comunicazione. In entrambi i casi, l’amministrazione è chiamata a concludere il procedimento, motivando adeguatamente la propria decisione.

Cosa deve fare l’amministrazione dopo le osservazioni?

Nella fase in cui l’amministrazione decide di respingere la domanda, nella motivazione deve spiegare i motivi ostativi che hanno portato al rifiuto. 

In particolare, l’art. 10-bis della L. 241/90 stabilisce che  l’amministrazione può anche fondare il diniego su motivi ulteriori rispetto a quelli iniziali,  se derivano dalle osservazioni presentate dall’interessato.

Oltretutto, nel rispetto dei principi disciplinati dall’articolo 97 della Costituzione e quelli previsti dalla L. 241 del 90, il procedimento non deve trasformarsi in un meccanismo rigido e ripetitivo. Di fatto l’interessato, rispondendo alla comunicazione e introducendo nuovi elementi, andrà ad aprire nuove valutazioni per l’amministrazione.

Quando il preavviso di rigetto può essere reiterato?

La sentenza in esame ci spiega che il preavviso di rigetto deve essere nuovamente comunicato all’interessato solo nei casi in cui l’amministrazione basa il diniego su motivi completamente nuovi, che non sono a conoscenza dell’interessato e per i quali non ha potuto presentare memorie: 

La norma in esame, quindi, deve essere letta nel senso che il preavviso di rigetto deve essere effettivamente reiterato quando l’amministrazione intenda porre a base del diniego nuove circostanze non desunte dalla memoria presentata dalla parte in seguito ad un primo preavviso di rigetto, in relazione alle quali non si può presumere che la parte ne sia a conoscenza, che ne abbia fatto oggetto di valutazione o che siano dimostrate”. 

Pretendere una nuova comunicazione anche se le decisioni dell’amministrazione nascono dalle osservazioni presentate dall’interessato, non è necessario. Infatti, provocherebbe un appesantimento procedurale per l’esito finale e un rallentamento dell’azione amministrativa. 

Così spiegato dal testo della sentenza: “Diversamente è a dirsi con riferimento ai nuovi motivi ostativi “che sono conseguenza delle osservazioni”, i quali si fondano su circostanze evidentemente già conosciute dalla parte interessata, che spontaneamente ne dà conto nella memoria di osservazioni già presentata ai sensi dell’art. 10 bis: in relazione alle suddette circostanze non sussiste, evidentemente, l’esigenza di accertarne la corrispondenza a realtà, né l’esigenza di verificare se la parte ne fosse a conoscenza e quale ne fosse la relativa valutazione, già implicita nel richiamo effettuato nella memoria di osservazioni presentata sul primo preavviso di rigetto. Ciò spiega il motivo per cui il legislatore consente all’amministrazione, in tale situazione, di assumere direttamente la determinazione conclusiva di diniego”.

La decisione del Consiglio di Stato

All’interrogativo se la società avesse dovuto riproporre nuovamente un altro preavviso di rigetto il  Consiglio di Stato ha risposto no. Infatti, dalla sentenza si evince che i giudici hanno chiarito che il nuovo motivo di diniego derivava direttamente dalle osservazioni delle stesse società. In altre parole, erano state proprio le società, con la loro risposta, a modificare il quadro della situazione.

Di conseguenza, non era necessario un secondo preavviso, perché il contraddittorio si era già svolto e le parti erano pienamente consapevoli delle implicazioni delle loro scelte.

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