Una recente sentenza del TAR Lazio, Sezione II-bis, del 19 settembre 2025, ha affrontato un tema molto importante sull’istituto giuridico de l’annullamento in autotutela di una SCIA edilizia da parte del Comune di Roma. La vicenda può essere utilizzata come un buon esempio ideale per comprendere meglio come funzionano dei meccanismi procedimentali, in particolare con riferimento agli articoli della legge 241 del 1990, cioè l’articolo 19 sulla SCIA, l’articolo 21-nonies sull’autotutela e l’articolo 10 sulla partecipazione al procedimento.
Una breve sintesi della sentenza
L’Amministrazione comunale di Roma ha annullato in autotutela la SCIA edilizia con cui il titolare intendeva realizzare lavori per cambiare la destinazione d’uso del proprio immobile.
Il ricorrente ha presentato ricorso sostenendo la legittimità della SCIA, che il Comune non avesse considerato le sue osservazioni, che mancasse un vero interesse pubblico nel bilanciamento dei vari interessi in questione e che avesse maturato un proprio affidamento.
Il TAR ha respinto tutte le motivazioni presentate dal privato, sostenendo che le osservazioni sono state valutate in quanto le norme sostenute non potevano essere applicate ad un intervento di semplice manutenzione straordinaria.
Inoltre, il procedimento di annullamento è partito dopo pochi mesi, quindi non sussiste il concetto giuridico di affidamento tutelabile e sussiste un interesse pubblico nel far rispettare la pianificazione del territorio. Il ricorso è quindi respinto integralmente.
L’articolo 19 e la natura della SCIA
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), disciplinata dall’articolo 19 della legge 241 del 1990, permette al privato, dopo aver presentato l’istanza, di iniziare immediatamente la propria attività senza dover attendere un provvedimento autorizzatorio espresso.
Ciò non toglie che la SCIA edilizia, una volta presentata, è un titolo che non può subire modifiche. L’amministrazione, infatti, conserva sempre il potere di controllare la legittimità della documentazione presentata e di intervenire con provvedimenti di inibizione o intervenire in autotutela.
In pratica la decisione è stata motivata dal fatto che durante la verifica l’intervento edilizio era in contrasto con la normativa di riferimento e ha quindi avviato un procedimento volto a rimuovere l’illegittimità.
L’articolo 21-nonies e l’annullamento d’ufficio
Il contenuto della sentenza sta nell’applicazione dell’articolo 21-nonies, che disciplina l’annullamento d’ufficio. La norma stabilisce che la pubblica amministrazione può annullare un proprio atto illegittimo se esiste un interesse pubblico concreto e attuale, se si tiene conto del tempo trascorso e se si bilanciano adeguatamente gli interessi del privato e l’eventuale affidamento maturato.
Nel caso esaminato, l’annullamento della SCIA edilizia è stato disposto solo sei mesi dopo la sua presentazione e due mesi dopo la fine dei lavori. Secondo il TAR, un arco temporale così breve non permette di parlare di un affidamento consolidato da parte del privato, che quindi non poteva pretendere la stabilità della sua posizione.
In più, l’interesse pubblico nel far rispettare la disciplina urbanistica e ad evitare trasformazioni del territorio in contrasto con il piano regolatore è stato considerato prevalente, rispetto all’interesse del privato, e idoneo a giustificare la decisione. Da qui la conclusione che l’annullamento in autotutela fosse pienamente legittimo.
L’articolo 10 e il diritto di partecipazione
Un altro tema affrontato è il diritto di partecipazione al procedimento, garantito dall’articolo 10 della legge 241 del 1990. L’interessato sosteneva che l’amministrazione non avesse adeguatamente valutato le sue osservazioni presentate durante l’istruttoria.
Il giudice ha invece chiarito che l’amministrazione è tenuta a considerare le memorie dei cittadini, ma non ha l’obbligo di rispondere in modo dettagliato a ciascuna di essa . È sufficiente che la motivazione finale sia complessivamente logica, chiara e dia conto delle ragioni che hanno portato alla decisione. Nel caso concreto, la motivazione del Comune è stata ritenuta adeguata, e quindi non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 10.
Cosa ci spiega questa sentenza?
La sentenza in questione è un esempio concreto di come possono essere messi nel campo strumenti giuridici previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. La SCIA edilizia è uno strumento rapido ed efficace, ma sempre sottoposto al controllo successivo della pubblica amministrazione con limiti normativi da rispettare. Si evidenzia inoltre, come l’autotutela delle amministrazioni non deve essere arbitraria, ma deve poggiare su una motivazione e rispettare i principi di proporzionalità e affidamento, che nel caso di specie non erano maturati per il poco tempo trascorso.
Mentre la partecipazione del cittadino è un diritto che deve essere garantito nel limite di un equilibrio che l’amministrazione deve garantire con una motivazione idonea e sufficientemente completa, piuttosto che minuziosamente dettagliata.