Le ordinanze sulla viabilità comunale, chi è competente?

Emanare un atto che regola la viabilità, è un argomento che potrebbe creare dubbi per quanto riguarda l’aspetto delle competenze.

Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 10027 del 18 dicembre 2025, argomentando il tema e fornendo indicazioni particolarmente importanti sul rapporto tra organi politici e apparato amministrativo nella gestione della viabilità.

Cosa ci spiega la sentenza?

La vicenda riguarda il Comune di Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Nel 2022 il Comune aveva introdotto una serie di sensi unici in alcune strade, sulla base di uno studio dei flussi di traffico. L’obiettivo era quello di ridurre il traffico e, di conseguenza, l’inquinamento atmosferico e acustico che interessava alcune zone del centro abitato.

Con ordinanza sindacale del 30 aprile 2024 l’amministrazione comunale ha voluto modificare nuovamente la viabilità, ripristinando il doppio senso di circolazione su alcune delle strade interessate. Tuttavia, alcuni residenti impugnarono il provvedimento davanti al TAR Toscana.

Tra le contestazioni formulate, il punto particolarmente interessante che trattiamo in questo articolo è se il Sindaco ha la competenza per adottare l’ordinanza.

Dal TAR Toscana al Consiglio di Stato

Il TAR Toscana accogliendo i ricorsi presentati, ha affrontato l’argomento sul principio di separazione tra politica e tecnica.

Secondo il giudice di primo grado, infatti, la disciplina ordinaria della circolazione stradale costituisce un’attività gestionale e, pertanto, deve essere ricondotta alle competenze della dirigenza previste dall’articolo 107 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

La decisione è stata impugnata dal Comune e presentata al Consiglio di Stato, perché secondo l’amministrazione, l’ordinanza non avrebbe avuto natura meramente gestionale, perché introduceva una regolamentazione permanente destinata ad avere effetti sull’intera collettività.

La tesi quindi, presentata dall’ente, si fondo sulla base che l’importanza generale della decisione avrebbe giustificato l’intervento del Sindaco.

La decisione del Consiglio di Stato

La sentenza n. 10027/2025 ribadisce un principio fondamentale nell’organizzazione degli enti locali. Il fatto che una decisione produca effetti su un numero elevato di cittadini non significa automaticamente che si tratti di un atto politico. Ciò che occorre invece verificare è la natura concreta del provvedimento.

Nel sistema delineato dal TUEL, agli organi politici spettano principalmente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, mentre ai dirigenti spettano gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, come disciplinato dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Le ordinanze sulla circolazione sono normalmente atti di gestione

Secondo il Consiglio di Stato, i provvedimenti attraverso i quali viene concretamente disciplinata la circolazione sulle strade comunali, adottati nell’ambito degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, hanno normalmente natura gestionale ed esecutiva.

La conseguenza è rilevante:

la competenza appartiene alla dirigenza e non al Sindaco, salvo naturalmente i casi nei quali una specifica disposizione di legge attribuisca al Sindaco un particolare potere.

Questo significa che non basta denominare un provvedimento “ordinanza sindacale” per renderlo automaticamente di competenza del Sindaco.

Occorre sempre chiedersi quale sia la sua effettiva funzione.

Se il provvedimento serve semplicemente a stabilire concretamente come debba svolgersi la circolazione – ad esempio introducendo un senso unico, modificando un senso di marcia o regolando il traffico – siamo generalmente nell’ambito della gestione amministrativa.

Cosa stabilisce il Codice della strada sulle ordinanze?

Leggendo l’articolo 7 del Codice della strada si potrebbe generare confusione perché utilizza ancora l’espressione “ordinanza del sindaco”. Tale disposizione, tuttavia, non può essere letta isolatamente.

Deve essere coordinata con la successiva disciplina introdotta nell’ordinamento degli enti locali e, in particolare, con il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali sancito dal TUEL.

È quindi necessario interpretare le disposizioni del Codice della strada alla luce dell’attuale organizzazione amministrativa degli enti locali. La decisione del Consiglio di Stato, peraltro, non introduce un principio completamente nuovo, ma si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Chi ha la competenza tecnica ad emanare l’ordinanza?

Dalla sentenza si evince che la competenza ad emanare questo atto di gestione non è politica ma tecnica, e se pensiamo all’organizzazione interna di un ente, sorge spontanea una domanda. Qual è l’ufficio che ha questa funzione? La risposta la troviamo nell’organigramma interno del comuna.

La sentenza prese in esame afferma il principio per il quale la competenza è della parte tecnica, ma non afferma che tale competenza debba appartenere necessariamente ad un ufficio in particolare, perché questo dipende dall’organizzazione interna dei comuni.

Ciò che prevede la normativa è che l’articolo 7 del codice della strada è una norma che prevede la circolazione nei centri abitati ed è opportuno ricordare che a seguito delle riforme Bassanini nel CDS il Sindaco interviene solo con poteri di autorità sanitaria locale, per esempio quando si vuole limitare o bloccare il traffico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ridurre l’inquinamento nei centri abitati. 

Le competenze in base agli articoli 6 e 7 del Codice della Strada

La competenza generale del dirigente o del responsabile del servizio compete in tutti quei provvedimenti che hanno rilevanza esterna. Sono tutti quegli atti per il quale si stabiliscono obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, come per esempio vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico. Atti di natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti.

Per l’organo esecutivo dell’ente la normativa affida la competenze di individuare le aree pedonali e le zone a traffico limitato. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, anche se con modifica o integrazione della deliberazione della giunta. A tale organi si affidano anche le aree destinate ai parcheggi a pagamento.

Sono gli articoli 50 e 54 del TUEL che richiamano le competenze del Sindaco, in quanto compete per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Comune.

Nelle situazioni espressamente previste dalla normativa, caratterizzate da particolari esigenze di urgenza, la competenza può spettare al Sindaco. In particolare, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del T.U.E.L., il Sindaco interviene, quale rappresentante della comunità locale, in presenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

La stessa disposizione attribuisce al Sindaco uno specifico potere di ordinanza anche quando vi sia l’urgente necessità di adottare interventi diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale, oppure situazioni che pregiudichino il decoro e la vivibilità urbana. In questo ambito assumono rilievo anche le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, rispetto alle quali il Sindaco può intervenire, nei casi previsti dalla legge, anche sugli orari di vendita, compresa la vendita per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Al di fuori di queste particolari ipotesi, occorre individuare quale ufficio sia competente, secondo l’organizzazione interna del Comune, in materia di viabilità e regolamentazione della circolazione.

In linea generale, le ordinanze relative alla viabilità rientrano nella competenza del dirigente o del responsabile del servizio posto al vertice della struttura organizzativa alla quale l’ente ha attribuito tale funzione. Si tratta, infatti, del soggetto titolare del potere di adottare gli atti amministrativi destinati a produrre effetti verso l’esterno.

Conclusioni

Non è tanto la denominazione dell’ufficio a determinare la competenza, quanto la concreta distribuzione delle funzioni prevista dall’organizzazione comunale. Se a una determinata struttura sono attribuite le competenze in materia di viabilità, mobilità, traffico o circolazione, le relative ordinanze spettano al dirigente o al responsabile posto al vertice di quella struttura.

Lo stesso criterio consente di chiarire il ruolo del comandante della Polizia Locale. Se, in base all’assetto organizzativo del Comune, il comandante è posto al vertice della struttura alla quale sono attribuite le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione e del traffico, sarà competente ad adottare le relative ordinanze sulla viabilità.

Diversamente, se il comandante non è il responsabile apicale della struttura competente oppure se il Comune ha attribuito le funzioni in materia di viabilità e circolazione a un diverso settore o ufficio, la competenza ad adottare le ordinanze spetterà al dirigente o responsabile di quest’ultima struttura.

In sostanza, per stabilire chi sia competente ad adottare un’ordinanza sulla viabilità non è sufficiente chiedersi se il provvedimento debba essere emanato dal Sindaco o dal comandante della Polizia municipale. Occorre verificare, innanzitutto, a quale struttura organizzativa il Comune abbia concretamente attribuito la funzione in materia di viabilità e chi sia il dirigente o responsabile posto al vertice di tale struttura.

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