L’autonomia normativa degli Enti Locali

L’autonomia normativa è la capacità delle autorità locali di autogovernarsi e di prendere decisioni autonome per amministrare il proprio territorio. La gestione efficace e responsabile delle risorse pubbliche ha come obiettivo lo sviluppo locale.

Il concetto di autonomia degli enti locali non è un concetto statico, bensì dinamico e soggetto a continue sfide e ridefinizioni, influenzate da fattori politici, economici e sociali. 

Vediamo allora che cosa si intende per autonomia degli enti locali, mettendo in evidenza gli aspetti fondamentali e le implicazioni per la governance locale, con particolare attenzione al contesto normativo e al decentramento delle funzioni.

Come nasce l’autonomia degli Enti Locali? 

La nascita dell’autonomia degli Enti Locali ha avuto origine con la modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001 attraverso la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Questa modifica ha adeguato la Costituzione alle esigenze territoriali, in particolare con l’articolo 114, l’articolo 117, l’articolo 118 e articolo 119.

Queste nuove disposizioni hanno definito il concetto di autonomia, in linea con il principio di sussidiarietà, con la nascita di  un sistema decentrato tra cui l’Ente Locale è l’organizzazione più prossima al servizio dei cittadini, come definito dall’articolo 114 della Costituzione.

A conferma di ciò, l’articolo 118 della Costituzione, attribuisce ai Comuni il primario ruolo nella titolarità dell’autonomia amministrativa e l’esercizio delle funzioni amministrative, in quanto sono essenziali per il trasferimento dei poteri  e delle funzioni degli organi centrali dello Stato a enti locali, come Regioni, Province e Comuni.

Con l’articolo 117 si definisce chiaramente le aree soggette a concorrenza tra Stato e Regioni, delineando le materie di competenza esclusiva della legislazione dello Stato, insieme a settori di legislazione regionale concorrente e un settore residuale in cui le Regioni hanno la potestà legislativa esclusiva.

Inoltre tale disposizione attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare, consentendo loro di emanare normative in determinati ambiti all’interno dei confini del proprio territorio. Queste fonti normative secondarie sono subordinate alle leggi, agli atti aventi forza di legge e allo Statuto dell’ente.

Il ruolo delle riforme Bassanini 

L’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali trova il suo fondamento nell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, che riconosce ai Comuni un insieme articolato di autonomie: normativa, statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria e impositiva. Una tra queste è il riconoscimento dell’autonomia statutaria ai Comuni, con l’imperativo di adottare un proprio Statuto.

Questa conquista nasce negli anni ’90, con la legge 142/1990 e successivamente con le leggi Bassanini (L. 59/1997, L. 127/1997, L. 112/1998), che avviarono un vero processo di decentramento amministrativo. In quanto hanno ulteriormente consolidato questo principio introducendo importanti modifiche nel sistema amministrativo locale, avviando di fatto un processo di federalismo amministrativo.   Il sistema venne poi pienamente adeguato con interventi normativi a livello costituzionale.

La Legge Costituzionale 3/2001, la quale ha modificato il titolo V della Costituzione, ha adeguando il testo costituzionale con la nascita delle ripartizioni tra legislazione esclusiva dello Stato, legislazione concorrente e legislazione regionale. Con queste modifiche si realizza una nuova ripartizione dei poteri amministrativi tra Stato, Regioni ed Enti Locali.

L’esigenza di modernizzare la pubblica amministrazione, semplificare i processi e trasferire competenze dallo Stato centrale agli enti locali – Regioni, Province, Comuni – e anche alle istituzioni scolastiche, sono state le basi per un nuovo ordinamento degli enti locali.

Si attribuisce quindi, un potere normativo che permette agli enti di emanare proprie regole, sulla base del principio del pluralismo costituzionale degli ordinamenti in quanto riconosce le autonomia locali, che può essere esercitata nei limiti stabiliti della legge.

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