Accesso civico generalizzato: cos’è e come funziona

L’accesso civico generalizzato rientra tra gli strumenti giuridici più importanti introdotti per garantire trasparenza e controllo sull’attività della Pubblica Amministrazione. Questo istituto consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, anche quando non esiste un obbligo di pubblicazione.

La finalità principale è quella di favorire forme diffuse di controllo sull’operato della Pubblica Amministrazione e promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Cos’è l’accesso civico generalizzato?

L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti posseduti dalla Pubblica Amministrazione che non sono soggetti a obbligo di pubblicazione.

Questo significa che non riguarda soltanto i documenti che la Pubblica Amministrazione deve pubblicare obbligatoriamente sui propri siti istituzionali, ma anche tutte quelle informazioni ulteriori di cui l’amministrazione dispone.

Per comprendere meglio la differenza, si può fare un esempio. Se un cittadino vuole conoscere l’elenco delle farmacie che vendono mascherine, questa richiesta non può essere presentata come accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241 del 1990, perché non si tratta necessariamente di un documento amministrativo già esistente. Allo stesso tempo non può essere presentata come accesso civico semplice, perché non riguarda dati che la Pubblica Amministrazione è obbligata a pubblicare.

In questo caso la richiesta può essere presentata come accesso civico generalizzato, e l’amministrazione ha l’obbligo di fornire le informazioni se queste sono effettivamente in suo possesso.

Caratteristiche della richiesta di accesso civico generalizzato

La disciplina dell’accesso civico generalizzato prevede alcune caratteristiche fondamentali stabilite dall’articolo 5 del decreto sulla trasparenza.

La richiesta può essere presentata da chiunque, senza che sia necessario dimostrare un interesse qualificato. In altre parole, l’accesso non è soggetto ad alcuna limitazione legata alla legittimazione del richiedente.

La domanda non deve essere motivata e può essere trasmessa anche in via telematica, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Inoltre, il rilascio di dati e documenti in formato elettronico è gratuito. Nel caso di copie cartacee può essere richiesto soltanto il rimborso dei costi di riproduzione.

Il ruolo dei controinteressati nell’accesso civico generalizzato

In alcune situazioni la richiesta di accesso civico generalizzato può coinvolgere anche soggetti terzi, i cosiddetti controinteressati. In questo caso l’amministrazione si pone il problema di bilanciare gli interessi e quindi dell’ecosistema del conto-interessato.

Questo accade quando i dati o i documenti richiesti riguardano persone o soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione delle informazioni. Un esempio può essere la richiesta dell’elenco di chi ha presentato una domanda di permesso di costruire nell’ultimo anno.

In questi casi l’amministrazione deve valutare se l’accesso possa essere limitato per tutelare altri interessi rilevanti. La procedura prevede che i controinteressati vengano informati della richiesta e possano presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.

Successivamente la Pubblica Amministrazione deve decidere sull’istanza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Se l’amministrazione decide di accogliere la richiesta nonostante l’opposizione dei controinteressati, deve comunicarlo agli stessi e attendere almeno quindici giorni prima di trasmettere i dati o i documenti al richiedente, salvo casi di particolare urgenza.

Le possibili decisioni dell’amministrazione

Al termine del procedimento l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

La decisione può consistere nell’accoglimento della richiesta, nel rifiuto, nel differimento oppure nella limitazione dell’accesso. Per quanto riguarda il diniego può essere totale o parziale e deve essere sempre motivato con riferimento ai limiti previsti dall’articolo 5-bis della normativa sulla trasparenza.

Il riesame e i ricorsi contro il diniego

Quando l’accesso civico generalizzato viene negato o limitato, il richiedente può chiedere il riesame della decisione. In questo caso interviene il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che negli enti locali coincide spesso con il Segretario comunale.

Il responsabile ha venti giorni di tempo per riesaminare la decisione dell’amministrazione. Se la richiesta riguarda dati sensibili o questioni legate alla tutela della privacy, può essere richiesto anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che deve esprimersi entro dieci giorni.

Oltre alla richiesta di riesame, restano comunque possibili i rimedi giurisdizionali. Il cittadino può infatti presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro il provvedimento dell’amministrazione.

Quando la richiesta riguarda enti locali è inoltre possibile rivolgersi al Difensore civico, che può intervenire per valutare la correttezza della decisione dell’amministrazione.

Differenza tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

L’accesso civico semplice riguarda esclusivamente i dati che la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali. L’accesso civico generalizzato, invece, consente di richiedere anche dati e documenti ulteriori detenuti dall’amministrazione, purché non sussistano limiti legati alla tutela di interessi pubblici o privati.

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