Una sentenza del TAR sui vizi di legittimità

Una recente sentenza del TAR Lazio – Roma, Sezione IV tratta un interessante argomento  sui vizi del provvedimento amministrativo: difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

In particolare, i fatti, riguardano il diniego opposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a una società che aveva richiesto il riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La società ha impugnato il provvedimento sostenendo che l’amministrazione avesse agito in violazione di legge in quanto il provvedimento finale fosse affetto da diversi vizi di legittimità.

La violazione di legge

Prima di andare a vedere cosa dice la sentenza ricordiamo che la violazione di legge si ha nel caso in cui un provvedimento emanato dalla PA non è conforme ad una legge o ad un regolamento.

Infatti, secondo la società, il Ministero aveva applicato in modo sbagliato la disciplina di riferimento, in quanto aveva usato dei criteri non previsti dalla normativa vigente del Manuale di Frascati 2015. Su questo punto il TAR ha dato ragione solo in parte alla società.

In particolare, ha affermato che per gli anni 2018, 2019 e 2020 non era corretto applicare retroattivamente i criteri più restrittivi del Manuale di Frascati 2015, perché per quei periodi valeva una disciplina diversa, ispirata a una nozione più ampia di ricerca e sviluppo, vicina al Manuale di Frascati 2002.

Quindi, per il concetto di “Ratione temporis” (per cui la norma posteriore abroga l’anteriore), il Ministero ha violato i principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento.

Diversamente, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il TAR ha ritenuto legittimo l’uso dei criteri del Manuale di Frascati 2015, perché ormai erano applicabili ratione temporis.

Il difetto di istruttoria

Un secondo punto si richiama il difetto di istruttoria in violazione dell’art. 6 e ss. della legge n. 241/90, ribadendo quanto in parte anticipato con la violazione di legge, in quanto l’amministrazione o chi per lei (Responsabile del Procedimento), non abbia acquisito in modo completo i fatti, documenti o interessi necessari con la conseguenza che il provvedimento finale sia viziato. 

Nel caso specifico la società sosteneva che il Ministero non avesse valutato bene la documentazione tecnica e che avesse trascurato il contenuto delle certificazioni e dei fascicoli predisposti dai soggetti incaricati.

Su questo aspetto il TAR si pronuncia per le annualità 2021, 2022 e 2023 non ravvisa alcun difetto di istruttoria, perché il provvedimento ministeriale risulta dettagliato e dimostra che l’amministrazione ha esaminato sia le certificazioni sia la documentazione integrativa richiesta. In altre parole, il Ministero ha istruito la pratica, ha chiesto chiarimenti, ha acquisito gli atti e ha spiegato perché i progetti non soddisfacevano i requisiti richiesti.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, invece, il problema non è tanto una istruttoria mancante in sé, quanto il fatto che l’istruttoria è stata svolta sulla base di parametri giuridici sbagliati, cioè applicando criteri non ancora operativi per quelle annualità.

Il difetto di motivazione

Quando l’atto amministrativo viene perseguito con una finalità diversa da quella tipica prevista dall’ordinamento giuridico, si  prefigura il vizio tipico in cui la motivazione è scarsa, configurandosi come eccesso di potere. Di fatto, la società con il terzo punto, contesta il diniego ministeriale, in quanto sarebbe stato poco chiaro o insufficiente nelle ragioni.

Anche qui il TAR distingue per gli anni 2021, 2022 e 2023 perché la motivazione del Ministero è ritenuta puntuale e analitica, perché spiega in modo dettagliato perché non risultano soddisfatti almeno tre dei cinque requisiti essenziali del Manuale di Frascati 2015, cioè novità, creatività e incertezza

Il giudice osserva che il Ministero non si è limitato a formule generiche, ma ha evidenziato che le certificazioni erano ripetitive, astratte e prive di dati tecnici oggettivi sufficienti a dimostrare un effettivo avanzamento scientifico o tecnologico.

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, invece, la motivazione risulta viziata nella misura in cui si fonda su un criterio normativo non correttamente applicabile a quei periodi. Quindi il vizio non sta tanto nella scarsità della motivazione, quanto nel suo fondamento giuridico errato.

La decisione del ricorso 

Il ricorso è stato accolto solo in parte e la società ha ottenuto ragione per gli anni 2018, 2019 e 2020, perché il Ministero ha applicato retroattivamente criteri più severi non utilizzabili per quelle annualità. Invece ha perso per gli anni 2021, 2022 e 2023, perché il TAR ha ritenuto che il Ministero avesse svolto un’istruttoria completa e motivato in modo sufficiente il diniego.

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