
La responsabilità amministrativa è prevista dall’art. 28 Cost. e disciplinata dal Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. 174/2016) e rientra tra le tipologie di responsabilità patrimoniale. Essa si configura a seguito dell’azione o dell’omissione di un dipendente pubblico, compiuta nell’esercizio delle proprie funzioni, che cagiona un danno erariale a carico dell’ente pubblico.
In sostanza, il comportamento del soggetto provoca una perdita economica all’amministrazione e può dare luogo a una responsabilità.
Il presupposto della responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto autore del danno e l’amministrazione pubblica.
Questo rapporto non deve essere inteso solo come un rapporto di lavoro subordinato. La giurisprudenza, infatti, interpreta il concetto in senso più ampio di rapporto di servizio, facendolo rientrare in qualsiasi relazione funzionale o gestionale che colleghi il soggetto alla Pubblica Amministrazione e che lo ponga nella condizione di operare nell’interesse dell’ente.
In altre parole, la responsabilità amministrativa può riguardare non solo i dipendenti pubblici in senso stretto, ma anche altri soggetti che svolgono attività per conto dell’amministrazione (si veda la responsabilità diretta e indiretta).
Quali sono gli elementi costitutivi?
Affinché si possa parlare di responsabilità amministrativa devono essere presenti alcuni elementi fondamentali.
- Il primo è l’elemento oggettivo, cioè il comportamento antigiuridico posto in essere dal soggetto. Si tratta dell’azione o dell’omissione contraria ai doveri d’ufficio che provoca il danno all’amministrazione.
- Il secondo è l’elemento soggettivo, che riguarda l’atteggiamento psicologico dell’autore del fatto. La responsabilità amministrativa sussiste solo quando il comportamento è stato compiuto con dolo o colpa grave.
- Un altro elemento essenziale è il danno erariale, ossia il pregiudizio economico subito dall’ente pubblico.
Questo danno può manifestarsi in diverse forme, come la perdita di denaro o di beni pubblici, definita danno emergente, oppure nella mancata acquisizione di benefici economici l’amministrazione avrebbe potuto ottenere il cosiddetto lucro cessante.
Inoltre, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto anche il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, che consiste nel pregiudizio arrecato al prestigio e alla reputazione dell’ente e che può essere valutato economicamente.
- Il nesso di causalità è un altro punto fondamentale, in quanto collega il comportamento del soggetto e il danno verificatosi. In altre parole, il danno deve essere la conseguenza diretta e immediata dell’azione o dell’omissione del soggetto.
Se manca il danno erariale, non può configurarsi la responsabilità amministrativa patrimoniale. Tuttavia, il comportamento del dipendente può comunque conseguenze sul piano disciplinare.
Il danno d’immagine la recente giurisprudenza della Corte dei Conti
Un importante chiarimento sul tema del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è stato fornito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 3/2026 QMPROC, pronunciata dopo l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
La decisione affronta una questione di particolare rilievo sistematico: la Corte ha affermato che l’azione per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione può essere proposta per qualsiasi delitto commesso a danno della Pubblica Amministrazione, e non soltanto per i reati espressamente tipizzati dal codice penale.
La natura della responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa si configura essenzialmente come una responsabilità per danno, che nasce per aver commesso un fatto illecito da parte di un soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio.
Si tratta di una responsabilità con caratteristiche proprie, strettamente connesse alla sua natura pubblicistica. Proprio per questo motivo il suo accertamento rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Il giudizio davanti alla Corte dei Conti ha lo scopo di verificare se il soggetto abbia causato un danno alla finanza pubblica e, in caso positivo, di stabilire la misura del risarcimento.
Responsabilità amministrativa diretta e indiretta
La responsabilità amministrativa può assumere due diverse forme: diretta o indiretta.
Si parla di responsabilità diretta quando il danno deriva immediatamente dal comportamento del soggetto e incide direttamente sul patrimonio dell’amministrazione.
La responsabilità indiretta, invece, si verifica quando il danno riguarda inizialmente un soggetto terzo. In questa situazione la Pubblica Amministrazione è chiamata a risarcire il danno al terzo danneggiato e successivamente può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente.
In questi casi l’amministrazione, dopo aver risarcito il terzo nell’ambito di un giudizio civile, può promuovere un ulteriore giudizio davanti alla Corte dei Conti per accertare la responsabilità amministrativa del dipendente.
Si precisa inoltre, che proprio a causa dell’esistenza di un rapporto di servizio tra il dipendente pubblico e l’ente, la competenza giurisdizionale è della Corte in quanto ha competenza nel pronunciarsi sulle tematiche che riguardano la gestione del pubblico denaro.